Direi che una volta per tutte bisogna fare dei
distinguo tra la docenza e l’iscrizione degli insegnanti tra gli impiegati
civili dello stato! Gli insegnanti per loro natura hanno uno statuto che va al
di la della mera attività impiegatizia, al punto che i padri della Costituzione
hanno sentito l’esigenza d’inserire l’insegnamento, l’arte e la scienza quali
capisaldi della Repubblica Italiana! Ma andiamo con ordine!
L’articolo 33, 1º comma, della Costituzione
sancisce: "L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento".
In sede di Assemblea Costituente fu sollevata
la questione della inutilità della lettera dell’art. 33, 1º comma, Cost.
laddove si proclama la
libertà dell’arte e della scienza che, per definizione, incarnano ed esprimono
esse stesse la libertà.
Ciò nonostante la formula rimase invariata
perché fu considerata valida garanzia della "libertà di manifestazione concettuale e,
al tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e
strumentale dell’insegnamento". Tale affermazione, peraltro condivisa dalla Corte Costituzionale
(sent. n. 16/1980) più volte intervenuta in materia, consente
di enucleare due distinti concetti:
libertà nell’insegnamento con riferimento al
profilo metodologico e contenutistico (c.d. autonomia
didattica);
Con riferimento alla prima accezione è da
condividersi l’opinione di chi afferma che l’insegnamento consiste in qualunque
manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero che, riguardando l’arte e la scienza,
abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Di ciò si trova conferma nel testo
dell’art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e grado)
che sancisce: "… la libertà d’insegnamento è intesa come autonomia didattica
e come libera espressione culturale del docente … ed è diretta a promuovere,
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione
della personalità degli alunni".
L’insegnamento può essere impartito in
qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti; non è
neanche necessario che si rivolga ad una categoria differenziata di soggetti o
che questi siano in rapporto di subordinazione rispetto al docente.
Restano escluse tutte le manifestazioni eminentemente
propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia
costituzionale.
Nell’area di garanzia della libertà di
insegnamento non può essere compresa neanche l’espressione di convinzioni personali opinabili
e arbitrarie, bensì solo l’esposizione di argomenti attuata con metodo
scientifico; proprio su questo punto si basa la più ampia tutela di
siffatta libertà rispetto a quella di manifestazione del pensiero.
La libertà di insegnamento, in presenza di
un’esplicita dichiarazione costituzionale, deve ritenersi totalmente libera e tutelata in
maniera assolutamente svincolata, secondo alcuni autori, anche dall’unico
limite esplicito posto dalla Costituzione alla libertà di manifestazione del
pensiero: quello del buon
costume.
La dottrina dominante, invece, è di parere
contrario e ritiene che l’insegnamento, in qualunque ambito venga esercitato, incontri quali
limiti alla sua libera esplicazione il rispetto del buon costume, dell’ordine
pubblico, della pubblica incolumità.
Difficilmente definibile a priori è l’ambito concettuale del buon
costume in quanto strettamente collegato alla contingenza storica e al
quadro di valori accolti dalla collettività sociale. In senso lato vi si
possono far rientrare tutti quegli atti o fatti che in un dato momento storico
suscitano scandalo o allarme sociale, violando il comune senso del pudore o la
coscienza collettiva.
Il rispetto dell’ordine pubblico si traduce nel divieto di
introdurre, per il tramite dell’insegnamento, elementi di turbativa sociale e
di propaganda sovversiva per le istituzioni dello Stato.
Il limite della pubblica incolumità attiene, infine, a quelle
"attività pratiche che si accompagnino, integrandolo o sviluppandolo,
all’insegnamento" (attività tecniche o di laboratorio) e che, quando
svolte senza le normali cautele, sono potenzialmente pregiudizievoli per
l’integrità fisica e la salute degli alunni.
Infine, il legislatore ha provveduto ad
identificare quali ulteriori limiti alla libertà d’insegnamento il rispetto delle norme
costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale
e civile degli alunni (artt. 1-2 D.Lgs. 297/1994).
Anche nelle fonti odierne e non solo della Costituzione
Italiana, si afferma questo intimo
legame tra libertà di pensiero e d insegnamento. È quanto stabilito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea. L’art. 14 della stessa Carta afferma che «La
libertà accademica è rispettata». Anche nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (di seguito «CEDU»), la libertà di insegnamento è
strettamente collegata con la libertà di pensiero della quale è considerata una
manifestazione (art. 9 CEDU), così come la libertà accademica (art. 10 CEDU).
La libertà di insegnamento è vista come libertà
necessariamente legata alla persona del docente, ma se ne sottolinea comunque
la rilevanza sociale. La libertà d’insegnamento sarebbe garantita e tutelata
non tanto nell’interesse dei singoli insegnanti quanto piuttosto a vantaggio
dell’insegnamento in sé e, in ultima analisi, nell’interesse di tutta la
società.
Per questo motivo, l’insegnamento, pur essendo
specificazione della libertà di pensiero, se ne distingue per il suo collegamento
con la dimensione istituzionale che pone in evidenza il carattere di pubblica
funzione. La libertà dell’insegnamento, oltre che dalle norme costituzionali, è
assicurata dalla legislazione ordinaria.
Appare chiaro, pertanto, che l’espressione
"rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", pur nella
sua vaghezza, va interpretata secondo una chiave di lettura che tenga conto
della lettera dell’art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità …").
La libertà di insegnamento diventa, in altri
termini, strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del
discente: diritto
all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione educativa, diritto alla
diversità.
Chi intende valutare, organizzare,
contabilizzare o fare test di intelligenza, all’insegnamento, comprime un
diritto costituzionale !!! Al di fuori degli ambiti innanzi espressi, qualsiasi
e qualsivoglia rilevazione sulla libertà d’insegnamento, significa configurare la docenza alla stregua
di un prodotto aziendale misurabile e ascrivibile al marchio di qualità!
Tutte le forme di controllo sulla validità e
sulla qualità dell’insegnamento sono auspicabili ! Ma devono rispettare il
dettato costituzionale e devono contemplare la libertà dell’insegnamento con riferimento
al profilo metodologico e contenutistico e con riferimento all’ambito organizzativo e
strutturale !!!
Ciao,
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Sig.ra Daniela Petrucci