domenica 23 febbraio 2014

Sulla valutazione della docenza e sul lavoro docente !!!





 Sulla valutazione della docenza e sul lavoro                             docente !!!


Direi che una volta per tutte bisogna fare dei distinguo tra la docenza e l’iscrizione degli insegnanti tra gli impiegati civili dello stato! Gli insegnanti per loro natura hanno uno statuto che va al di la della mera attività impiegatizia, al punto che i padri della Costituzione hanno sentito l’esigenza d’inserire l’insegnamento, l’arte e la scienza quali capisaldi della Repubblica Italiana! Ma andiamo con ordine!



L’articolo 33, 1º comma, della Costituzione sancisce: "L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento".

In sede di Assemblea Costituente fu sollevata la questione della inutilità della lettera dell’art. 33, 1º comma, Cost. laddove si proclama la libertà dell’arte e della scienza che, per definizione, incarnano ed esprimono esse stesse la libertà.

Ciò nonostante la formula rimase invariata perché fu considerata valida garanzia della "libertà di manifestazione concettuale e, al tempo stesso, della effettiva libertà della manifestazione organizzativa e strumentale dell’insegnamento". Tale affermazione, peraltro condivisa dalla Corte Costituzionale (sent. n. 16/1980) più volte intervenuta in materia, consente di enucleare due distinti concetti:












Con riferimento alla prima accezione è da condividersi l’opinione di chi afferma che l’insegnamento consiste in qualunque manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero che, riguardando l’arte e la scienza, abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Di ciò si trova conferma nel testo dell’art. 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni ordine e grado) che sancisce: "… la libertà d’insegnamento è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente … ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni".

L’insegnamento può essere impartito in qualsiasi luogo, anche isolatamente, sia ai giovani che agli adulti; non è neanche necessario che si rivolga ad una categoria differenziata di soggetti o che questi siano in rapporto di subordinazione rispetto al docente.

Restano escluse tutte le manifestazioni eminentemente propagandistiche di tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale.












Nell’area di garanzia della libertà di insegnamento non può essere compresa neanche l’espressione di convinzioni personali opinabili e arbitrarie, bensì solo l’esposizione di argomenti attuata con metodo scientifico; proprio su questo punto si basa la più ampia tutela di siffatta libertà rispetto a quella di manifestazione del pensiero.

La libertà di insegnamento, in presenza di un’esplicita dichiarazione costituzionale, deve ritenersi totalmente libera e tutelata in maniera assolutamente svincolata, secondo alcuni autori, anche dall’unico limite esplicito posto dalla Costituzione alla libertà di manifestazione del pensiero: quello del buon costume.

La dottrina dominante, invece, è di parere contrario e ritiene che l’insegnamento, in qualunque ambito venga esercitato, incontri quali limiti alla sua libera esplicazione il rispetto del buon costume, dell’ordine pubblico, della pubblica incolumità.













Difficilmente definibile a priori è l’ambito concettuale del buon costume in quanto strettamente collegato alla contingenza storica e al quadro di valori accolti dalla collettività sociale. In senso lato vi si possono far rientrare tutti quegli atti o fatti che in un dato momento storico suscitano scandalo o allarme sociale, violando il comune senso del pudore o la coscienza collettiva.

Il rispetto dell’ordine pubblico si traduce nel divieto di introdurre, per il tramite dell’insegnamento, elementi di turbativa sociale e di propaganda sovversiva per le istituzioni dello Stato.

Il limite della pubblica incolumità attiene, infine, a quelle "attività pratiche che si accompagnino, integrandolo o sviluppandolo, all’insegnamento" (attività tecniche o di laboratorio) e che, quando svolte senza le normali cautele, sono potenzialmente pregiudizievoli per l’integrità fisica e la salute degli alunni.













Infine, il legislatore ha provveduto ad identificare quali ulteriori limiti alla libertà d’insegnamento il rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, nonché il rispetto della coscienza morale e civile degli alunni (artt. 1-2 D.Lgs. 297/1994).

Anche nelle fonti odierne e non solo della Costituzione Italiana, si afferma questo intimo legame tra libertà di pensiero e d insegnamento. È quanto stabilito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. L’art. 14 della stessa Carta afferma che «La libertà accademica è rispettata». Anche nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito «CEDU»), la libertà di insegnamento è strettamente collegata con la libertà di pensiero della quale è considerata una manifestazione (art. 9 CEDU), così come la libertà accademica (art. 10 CEDU).

La libertà di insegnamento è vista come libertà necessariamente legata alla persona del docente, ma se ne sottolinea comunque la rilevanza sociale. La libertà d’insegnamento sarebbe garantita e tutelata non tanto nell’interesse dei singoli insegnanti quanto piuttosto a vantaggio dell’insegnamento in sé e, in ultima analisi, nell’interesse di tutta la società.

Per questo motivo, l’insegnamento, pur essendo specificazione della libertà di pensiero, se ne distingue per il suo collegamento con la dimensione istituzionale che pone in evidenza il carattere di pubblica funzione. La libertà dell’insegnamento, oltre che dalle norme costituzionali, è assicurata dalla legislazione ordinaria.












Appare chiaro, pertanto, che l’espressione "rispetto della coscienza morale e civile degli alunni", pur nella sua vaghezza, va interpretata secondo una chiave di lettura che tenga conto della lettera dell’art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità …").

La libertà di insegnamento diventa, in altri termini, strumento attraverso il quale dare corpo alla libertà e ai diritti del discente: diritto all’apprendimento, diritto alla continuità dell’azione educativa, diritto alla diversità.

Chi intende valutare, organizzare, contabilizzare o fare test di intelligenza, all’insegnamento, comprime un diritto costituzionale !!! Al di fuori degli ambiti innanzi espressi, qualsiasi e qualsivoglia rilevazione sulla libertà d’insegnamento,  significa configurare la docenza alla stregua di un prodotto aziendale misurabile e ascrivibile al marchio di qualità! 

Tutte le forme di controllo sulla validità e sulla qualità dell’insegnamento sono auspicabili ! Ma devono rispettare il dettato costituzionale e devono contemplare la libertà dell’insegnamento con riferimento al profilo metodologico e contenutistico e con riferimento all’ambito organizzativo e strutturale !!!



1 commento:

  1. Ciao,
    Sono un individuo che offre prestiti internazionali.
    Con un capitale che sarà utilizzato per concedere prestiti tra
    privati a breve e lungo termine che vanno da 3.000 a 900.000 euro
    tutte le persone serie sono nei reali bisogni, il tasso
    di interesse è del 2% annuo.

    Concedo prestiti finanziari, mutui, prestiti a
    Investimento, prestito auto, prestito personale. Io sono
    disponibile per soddisfare i miei clienti in un massimo di 72 ore
    dopo aver ricevuto il modulo di richiesta. nessuna persona
    serio astenersi

    Il mio indirizzo email: danielapetrucci07@gmail.com


    Cordiali saluti

    Sig.ra Daniela Petrucci

    RispondiElimina